Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 1-ter. - 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di autorità indipendenti di garanzia, regolazione e vigilanza.
      2. Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato, di senatore e di componente del Governo.

      Art. 1-quater. - 1. Fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, sono incompatibili con l'ufficio di deputato o di senatore».